lo statuto

S T A T U T O   I T A L I A N   T O P C A T   A S S O C I A T I O N 

Art. 1
Denominazione.
L'Associazione prende il nome di “Italian Topcat Association”. Ufficialmente viene abbreviato I.T.A..

Art.2
Scopi.
L'associazione, avrà come suo scopo di promuovere l'organizzazione e la diffusione della Classe per lo svolgimento della attività velica, dirigendola e amministrandola nel rispetto della volontà dei soci. Non ha scopi di lucro.

Qualsiasi iniziativa riguardante l'affermazione, lo sviluppo, la diffusione e l´attività della Classe nell'ambiente della vela non potrà essere sostenuta e svolta che dall'Associazione secondo le norme contenute nel presente statuto.

L'Associazione intratterrà ogni necessario ed utile rapporto con la F.I.V., con la ITCA International Topcat Class Association, la stampa, gli organi di informazione.

Art.3
Disponibilità finanziarie.
Le disponibilità finanziarie dell'Associazione saranno rappresentate da eventuali acquisizioni provenienti da disposizioni testamentarie, o da donazioni, nonché dalle entrate provenienti da quote di associazione, diritti di segreteria, contributi o sussidi.

Art. 4
Organi dell'Associazione.
Sono organi dell'Associazione:l'Assemblea dei Sociil Consiglio Direttivo (C.D.)

Art. 5
Soci.
Le categorie di soci sono quattro:FondatoriOrdinariJunioresOnorari Sono soci fondatori i promotori della classe che costituiscono l'Associazione. Essi sono membri permanenti della Classe e soci vitalizi della I.T.A. salvo che non si configurino condizioni di incompatibilità. Per l'esercizio del diritto di voto si applicano le norme previste per i soci ordinari.Possono essere soci ordinari i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Essi possono essere eletti a ricoprire cariche sociali purché abbiano compiuto il 18° anno di età.Potranno essere soci juniores coloro che, al primo gennaio del anno in corso non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età. Possono essere soci onorari quelle persone che abbiano bene meritato nella Classe. Esse sono elette dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo; la nomina dura cinque anni. Le domande di Associazione per le categorie di cui ai punti b) e c) devono essere inoltrate alla Segreteria della Classe accompagnata dalla rispettiva quota annua sociale.
Possono essere associati Enti, Associazioni, Istituti Italiani, che abbiano acquistato una o più imbarcazioni regolarmente registrate nella Classe. I diritti sociali saranno esercitati dai loro rappresentanti legali.

Sull'accoglimento delle domande stesse, deciderà il consiglio Direttivo.

Art. 6
Perdita dello stato di socio.
Lo stato di socio si perde:per dimissioni. Queste debbono essere presentate con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno;

per cancellazione. Il socio moroso che non abbia provveduto a sanare la sua situazione entro i trenta giorni precedenti l'insediamento dell'Assemblea Ordinaria, risulterà cancellato d´ufficio; a ciò provvederà la segreteria;

per espulsione. Il socio, anche fondatore, che tenga una condotta lesiva dei principi civili e degli interessi della Classe e della Associazione e che assuma comportamenti contrari ai principi del gioco e del più puro diletto, potrà essere espulso dall'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo adottata con maggioranza dei 4/5 dei suoi membri. Sanzione minore potrà essere una sospensione temporanea dall'attività sociale. Il relativo provvedimento sarà assunto dal C.D. con maggioranza dei 4/5 dei suoi membri. La sospensione non potrà avere durata superiore a sei mesi. Durante il periodo di sospensione il socio non potrà partecipare ad alcuna delle attività dell'Associazione.
Il socio contro cui si intende istituire la procedura di sospensione o di espulsione dovrà ricevere le contestazioni di addebito almeno trenta giorni prima della discussione del caso e potrà presentare le proprie deduzioni scritte almeno dieci giorni prima della riunione del C.D. A giudizio unanime dei membri del C.D. la discussione del caso potrà essere in udienza aperta ammettendo ad essa l'interessato ed eventuali testimonianze.

Art. 7
Diritto di voto dei soci ordinari
Il socio ordinario ha diritto a un solo voto.

Art. 8
Deleghe
I soci aventi diritto al voto possono esercitare il loro diritto anche quando impediti, facendosi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, a mezzo di delega scritta. Ogni socio avente diritto al voto, può essere latore di una sola delega.

Art. 9
Assemblea.
L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto al voto; ad essa spetta di':

approvare il bilancio preventivo e consuntivoapprovare norme per l'esecuzione dello statutoapprovare di massima il programma per le principali manifestazioni agonisticheeleggere il Consiglio Direttivonominare i Revisori dei Contimodificare il presente Statutostabilire le quote socialidiscutere ed approvare le questioni che siano proposte dai soci o dal C.D. nei casi e nei modi previsti dal presente statutodecidere in merito allo scioglimento dell'Associazione.
I problemi inerenti alla vita dell'Associazione, allo Statuto ed alla determinazione delle quote sociali non possono essere discussi se non formalmente iscritti all'ordine del giorno delle sessioni del Assemblea.

Art. 10
L'Assemblea si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art.11
L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno entro il mese di dicembre in un giorno che verrà fissato dal C.D. mediante convocazione a mezzo di una lettera raccomandata spedita ai soci almeno quindici giorni prima. L'avviso deve contenere fra gli altri elementi (data; luogo; ecc.) anche l'ordine del giorno. Qualora l'ordine del giorno non venga esaurito in una sola riunione, la sessione ordinaria può essere prorogata e l'Assemblea riconvocata immediatamente per il giorno successivo.

Art. 12
L'Assemblea è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno metà dei soci aventi diritto. Essa è valida in seconda convocazione, anche mezz'ora dopo, con l'intervento dei presenti aventi diritto, nel caso che la prima convocazione non abbia raggiunto il numero legale. Nel caso di proroga previsto dall'Art.11, nel giorno successivo l'Assemblea è valida con l'intervento dei presenti aventi diritto.

Art. 13
Le decisioni saranno adottate normalmente con votazione per alzata di mano e a maggioranza semplice. Si farà ricorso a votazione segreta quando ciò sia richiesto dalla metà dei presenti all'Assemblea aventi diritti al voto o su decisione, del Segretario in carica.

Art 14
Per l'approvazione di modifiche del presente Statuto, si chiede la maggioranza dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

Art 15
Ogni socio avente diritto al voto, che desidera fare iscrivere un argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, deve presentare una richiesta scritta alla segreteria dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data di riunione dell'Assemblea stessa.

Art 16
L'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria su richiesta del segretario o di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto, quando si pongano questioni di stretta competenza dell'Assemblea e da decidere in via di urgenza. Per la convocazione e la validità delle riunioni dell'Assemblea in sessione straordinaria, valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea ordinaria, di cui agli Art. 8, 9, 10.

Art. 17
Consiglio Direttivo
Il C.D., che rimane in carica per un quadriennio olimpico, è composto da un Segretario e da quattro membri ad uno dei quali è affidata la mansione di Tesoriere. La distribuzione di tali funzioni sarà decisa dal Consiglio stesso nella prima seduta da tenersi o in un momento immediatamente successivo alla seduta dell'Assemblea oppure entro una settimana dalla stessa.
Le riunioni del C.D. sono valide quando sono presenti almeno tre quinti dei componenti; si delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità decide il voto del Segretario.

Art. 18
Alla elezione dei membri del C.D. l'Assemblea procede con votazione resa in forma segreta mediante elencazione su scheda di cinque nominativi aventi diritto. Verranno eletti i cinque soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 19
Il Segretario viene eletto dal C.D. con votazione resa in forma segreta, a maggioranza semplice. Successivamente, nella stessa forma, viene eletto il Tesoriere.

Art. 20In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del C.D., il Segretario deve convocare entro trenta giorni l'Assemblea in sessione straordinaria per il rinnovo di tutte le nomine. Nel caso di dimissioni di una minoranza dei consiglieri, il C.D. provvederà alla relativa sostituzione avvalendosi dei soci già votati in Assemblea secondo l'ordine dei voti ricevuti.
Se dimissionario è il Segretario, si nomina immediatamente un consigliere a norma del secondo coma del presente articolo, quindi si passa a nuove elezioni di Segretario nel modo indicato dall'Art 9 . In caso di impossibilità ad eleggere il segretario, il C.D. rimane in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria e le funzioni di Segretario provvisorio saranno assunte dal consigliere che, in sede di elezione, ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, le funzioni saranno assunte dal consigliere più anziano fra i pari. In quella Assemblea ordinaria si passerà a nuove elezioni dei membri del C.D..

Art. 21
Spetta al C.D. di:

presentare il bilancio consuntivo e preventivo all'Assembleadeliberare le spese necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione nei limiti degli stanziamenti di bilanciocoordinare il calendario sportivo nazionaleassumere e fare proprie tutte quelle iniziative tendenti allo sviluppo ed alla affermazione della classe nei limiti di quanto fissato dall'Art. 2assegnare ai propri membri incarichi nei vari settori operativi relativi all'attività della classetenere i contatti con l'Associazione ITCA

Art. 22
Incarichi
Il C.D. ha la facoltà di incaricare soci di attività specifiche e di nominare Comitati per analizzare particolari questioni o indicare risoluzioni. I membri di tali Comitati possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

Gli incarichi ai soci cessano con il loro completamento e le attività dei comitati cessano, in ogni caso, con lo spirare del mandato del C.D. che li ha nominati.

Art 23
Quota di associazione
La quota di associazione deve essere versata al momento della domanda di ammissione ed in seguito, per il rinnovo, entro il 31 gennaio di ogni anno. I soci che non avessero versato la quota entro il termine previsto, saranno considerati sospesi dall'Associazione fino alla data dell'Assemblea ordinaria e, se a quella data ancora morosi, cancellati d´ufficio.

Art. 24
Segretario
Il Segretario è legale rappresentante dell'Associazione; è responsabile della tenuta dei verbali di Assemblea e di Consiglio; coordina e dirige tutta l'attività dell'Associazione. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario in caso di necessità può farsi coadiuvare da collaboratori.

Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione e della tenuta dei libri e documenti contabili. L'esercizio finanziario inizia il 1 novembre e finisce il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 25
Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio è costituito da tre membri eletti dall'Associazione per la durata di quatro anni, scelti anche fra persone esterne.


Art. 26
Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione, che ha durata illimitata, puo essere sciolta conseguentemente ad esaurimento, o a impossibilità a svolgere il suo scopo. La decisione deve riportare il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto.


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